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Superbonus: condomìni, edifici plurifamiliari ed ex Iacp avranno più tempo per i lavori

Superbonus: condomìni, edifici plurifamiliari ed ex Iacp avranno più tempo per i lavori

Dal Fondo complementare al PNRR le risorse per allungare le scadenze. Resta fermo l’impegno di Draghi di prorogare ulteriormente il superbonus con la Legge di Bilancio 2022

Le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari che al 30 giugno 2022 hanno realizzato almeno il 60% dell’intervento, potranno usare il superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. I condomìni potranno utilizzare il superbonus per tutto il 2022 e gli ex-IACP fino al 30 giugno 2023, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori; gli ex-IACP avranno ulteriori 6 mesi per i lavori già a buon punto.

Lo prevede il DL 59 del 6 maggio 2021 ‘Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti’ approvato il 29 aprile dal Consiglio dei Ministri – subito dopo aver definito il PNRR che il 30 aprile è stato inviato a Bruxelles – ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio.

Rocordiamo che il giorno prima, il 6 maggio, il Senato ha bocciato la proroga al 2023 e l’ampliamento della plateadei beneficiari del superbonus proposti in Commissione, con grande delusione delle forze politiche che più di altre sostengono la misura, oltre che degli operatori del comparto edile.

Il DL 59/2021 interviene sull’articolo 119 del Decreto Rilancio, modificando le scadenze per le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, i condomìni e gli istituti autonomi case popolari comunque denominati. A questo obiettivo è destinata una quota consistente del Fondo da 30,64 miliardi di euro complementare al PNRR.

Superbonus 110% ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari

Il DL 59/2021 prevede che, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

La normativa previgente al DL 59/2021 fissava la scadenza al 30 giugno 2022 senza possibilità di andare oltre, anche con lavori quasi completati.

Superbonus, condomìni fino al 31 dicembre 2022

I condomìni potranno usufruire del bonus del 110% fino alla fine del 2022 senza le condizioni oggi vigenti: ad oggi, infatti, è previsto che, per beneficiare del superbonus fino al 31 dicembre 2022, i lavori in condominio debbano essere realizzati per almeno il 60% al 30 giugno 2022. Il DL dispone la proroga al 31 dicembre 2022 senza condizioni.

Superbonus, ex-IACP fino al 30 giugno / 31 dicembre 2023

Per gli Istituti autonomi case popolari, lo stanziamento consentirà di eliminare il vincolo del 60% dei lavori per fruire più a lungo del superbonus 110%. Ad oggi è previsto che per gli interventi effettuati dagli ex-IACP per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

Il DL dispone la proroga al 30 giugno 2023 senza condizioni. Ma non è tutto: se alla data del 30 giugno 2023 gli ex-IACP hanno effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (prorogando di 6 mesi i termini vigenti).

Superbonus, la futura proroga con la Legge di Bilancio 2022

Resta fermo l’impegno, preso dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento, di prorogare il superbonus con la Legge di Bilancio 2022 dopo aver valutato gli effetti finanziari, la natura degli interventi realizzati e gli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici conseguiti nel 2021.

Fonte: edilportale.com

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